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ISEE – Cos’è e perchè richiederlo

ISEE

Isee sta per “Indicatore della Situazione Economica Equivalente”. E’ un indicatore che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie. L’ISEE serve a misurare il livello economico complessivo del nucleo familiare, considerando – salvo alcune eccezioni – tutte le voci di “ricchezza” attribuibili a quel medesimo nucleo, come le proprietà immobiliari, le rendite finanziarie, i redditi vari, ecc.

Pertanto l’ISEE, costituisce il principale strumento di accesso a determinati bonus o prestazioni sociali agevolate. È in pratica la “carta di identità” economica del nucleo familiare.

L’INPS mette a disposizione degli utenti delle istruzioni su come compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) per la richiesta dell’ ISEE. Quindi la DSU è preliminare alla recezione dell’ISEE.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

Per le informazioni autodichiarate, il soggetto che compila la DSU si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.

Il nucleo familiare è quello alla data di presentazione della dichiarazione. I redditi da dichiarare sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, mentre il patrimonio mobiliare e immobiliare è quello posseduto alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Per ottenere il calcolo dell’ ISEE “standard”, valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate, occorre compilare la DSU mini, che contiene i principali dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare.

In casi particolari, in base al tipo di prestazione da richiedere oppure alle particolari caratteristiche del nucleo familiare, occorre fornire informazioni aggiuntive mediante la compilazione della DSU integrale. In altri casi, le informazioni raccolte consentono di calcolare ISEE specifici ( ISEE “socio-sanitario”, ISEE “socio-sanitario residenze”, ISEE “università”, ISEE “minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi”).

Nel caso in cui vi sia già un ISEE in corso di validità, è possibile ottenere, presentando la DSU ISEE corrente, il calcolo del cosiddetto ISEE corrente riferito a un periodo di tempo ravvicinato alla richiesta della prestazione e in presenza di rilevanti variazioni del reddito ovvero eventi avversi come la perdita del posto di lavoro o l’interruzione dei trattamenti. L’ ISEE corrente ha validità di sei mesi dal momento della presentazione della DSU ISEE, a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, in tal caso deve essere aggiornato entro due mesi.

L’INPS calcola l’ ISEE sulla base delle informazioni autodichiarate, acquisite dall’Agenzia delle Entrate e reperite nei propri archivi. L’attestazione è disponibile per il dichiarante entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della DSU.

L’attestazione può essere richiesta da qualunque componente del nucleo familiare all’INPS, mediante accesso al servizio online dedicato o tramite le sedi territoriali competenti.

è  importante capire la differenza tra nucleo di famiglia e residenza. La normativa di riferimento è il D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159, nello specifico l’art. 3 che si riporta:

Art. 3

Nucleo familiare 

  1. Il nucleo familiare del richiedente e’ costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo. 

  2. I coniugi che hanno diversa  residenza  anagrafica fanno  parte dello stesso nucleo familiare. A tal  fine,  identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con  residenza  anagrafica diversa e’ attratto ai fini del presente decreto nel  nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare.In caso  di mancato accordo, la residenza familiare  e’  individuata  nell’ultima residenza comune ovvero, in assenza di una  residenza  comune,  nella residenza del coniuge di maggior durata. Il  coniuge  iscritto  nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e’ attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell’altro coniuge. 

  3. I coniugi che hanno diversa residenza  anagrafica  costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: 

  a)  quando  e’  stata  pronunciata  separazione  giudiziale  o   e’ intervenuta l’omologazione della  separazione  consensuale  ai  sensi dell’articolo 711 del codice di procedura civile,  ovvero  quando  e’ stata ordinata la separazione ai sensi dell’articolo 126  del  codice civile; 

 b)  quando  la  diversa  residenza  e’  consentita  a  seguito  dei provvedimenti temporanei ed  urgenti  di  cui  all’articolo  708  del codice di procedura civile; 

 c) quando uno dei coniugi e’ stato escluso dalla potesta’ sui figli o e’ stato adottato, ai sensi dell’aricolo 333 del codice civile,  il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; 

 d) quando si e’ verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e  successive  modificazioni,  ed  e’ stata proposta domanda di scioglimento  o  cessazione  degli  effetti civili del matrimonio; 

 e)  quando  sussiste  abbandono  del  coniuge,  accertato  in  sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita’ competente in  materia  di servizi sociali. 

4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del  nucleo  familiare  del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in  affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, ancorche’ risulti  nella  famiglia  anagrafica  del  genitore.  Il  minore   in affidamento temporaneo ai sensi dell’articolo 2 della legge 4  maggio 1983, n. 184,  e  successive  modificazioni,  e’  considerato  nucleo familiare  a  se’  stante,  fatta  salva  la  facolta’  del  genitore affidatario di considerarlo parte del proprio  nucleo  familiare.  Il minore in affidamento e collocato  presso  comunita’  e’  considerato nucleo familiare a se’ stante. 

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i  genitori  e  a  loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non  abbia  figli, fa parte del nucleo familiare  dei  genitori.  Nel  caso  i  genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di  entrambi,  fa  parte  del  nucleo  familiare  di  uno  dei genitori, da lui identificato. 

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,  n.  223,  e’ considerato nucleo familiare a se’ stante,  salvo  che  debba  essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell’ingresso in convivenza anagrafica,  fatto  salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima  convivenza  anagrafica fanno parte il  genitore  e  il  figlio  minorenne,  quest’ultimo  e’ considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

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